Art. 2.

      1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, l'ottico-optometrista realizza, appronta, fornisce, applica e comunque adatta all'utente occhiali e lenti a contatto, sia correttive che estetiche, ed ausili visivi per ipovedenti, utilizzando i processi tecnologici e metodologici più idonei allo scopo, ad esclusione di quelli di competenza del medico-chirurgo.
      2. L'ottico-optometrista, nell'ambito delle proprie competenze, provvede altresì alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione di lenti ed occhiali, quando l'utente che lo richieda presenta gli occhiali o le lenti, o le parti di essi, di cui si chiede il ricambio o la riparazione.
      3. L'ottico-optometrista in nessun caso svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e alla elaborazione o esecuzione di terapie.
      4. L'ottico-optometrista svolge la sua attività autonomamente o in collaborazione con professionisti di altre aree sanitarie.
      5. L'ottico-optometrista svolge la sua attività professionale in regime libero professionale

 

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o di dipendenza, sia in strutture sanitarie pubbliche o private, sia all'interno di strutture imprenditoriali.
      6. Per esercitare la professione di ottico-optometrista occorre essere iscritti agli appositi albi professionali, istituiti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
      7. Per accedere agli albi professionali degli ottici-optometristi sono richiesti i seguenti requisiti:

          a) essere cittadino italiano o di altro Stato facente parte dell'Unione europea;

          b) avere compiuto ventuno anni;

          c) essere in possesso del diploma di laurea di primo livello di ottica optometria, o titolo equipollente, rilasciato da facoltà o da corsi di laurea in optometria, anche in Stati facenti parte dell'Unione europea;

          d) avere superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione, di cui all'articolo 4;

          e) avere la residenza o il domicilio nella regione, ovvero nelle province autonome, di appartenenza.

      8. In via transitoria e per un periodo limitato a cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione agli albi di cui al comma 6 tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del diploma di ottico e di un attestato rilasciato da un'istituto di istruzione superiore di optometria o da istituto analogo costituito dagli enti territoriali o da questi riconosciuto. È altresì concesso, in via transitoria e per lo stesso periodo, agli ottici che dimostrino di avere esercitato per cinque anni tale professione, avendo conseguito il titolo di ottico, di accedere a sostenere l'esame di Stato di abilitazione.
      9. La professione di ottico-optometrista non è cumulabile con alcuna altra libera professione.
      10. Chiunque eserciti la professione di ottico-optometrista o si fregi di tale titolo

 

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senza essere iscritto agli albi previsti dal comma 6, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 260 ad euro 2.600.