1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, l'ottico-optometrista realizza, appronta, fornisce, applica e comunque adatta all'utente occhiali e lenti a contatto, sia correttive che estetiche, ed ausili visivi per ipovedenti, utilizzando i processi tecnologici e metodologici più idonei allo scopo, ad esclusione di quelli di competenza del medico-chirurgo.
2. L'ottico-optometrista, nell'ambito delle proprie competenze, provvede altresì alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione di lenti ed occhiali, quando l'utente che lo richieda presenta gli occhiali o le lenti, o le parti di essi, di cui si chiede il ricambio o la riparazione.
3. L'ottico-optometrista in nessun caso svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e alla elaborazione o esecuzione di terapie.
4. L'ottico-optometrista svolge la sua attività autonomamente o in collaborazione con professionisti di altre aree sanitarie.
5. L'ottico-optometrista svolge la sua attività professionale in regime libero professionale
a) essere cittadino italiano o di altro Stato facente parte dell'Unione europea;
b) avere compiuto ventuno anni;
c) essere in possesso del diploma di laurea di primo livello di ottica optometria, o titolo equipollente, rilasciato da facoltà o da corsi di laurea in optometria, anche in Stati facenti parte dell'Unione europea;
d) avere superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione, di cui all'articolo 4;
e) avere la residenza o il domicilio nella regione, ovvero nelle province autonome, di appartenenza.
8. In via transitoria e per un periodo limitato a cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione agli albi di cui al comma 6 tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del diploma di ottico e di un attestato rilasciato da un'istituto di istruzione superiore di optometria o da istituto analogo costituito dagli enti territoriali o da questi riconosciuto. È altresì concesso, in via transitoria e per lo stesso periodo, agli ottici che dimostrino di avere esercitato per cinque anni tale professione, avendo conseguito il titolo di ottico, di accedere a sostenere l'esame di Stato di abilitazione.
9. La professione di ottico-optometrista non è cumulabile con alcuna altra libera professione.
10. Chiunque eserciti la professione di ottico-optometrista o si fregi di tale titolo